IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                             D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che tra
l'altro prevede la realizzazione di residenze per anziani e  soggetti
non autosufficienti;
 Visto  l'art.  20, comma 2, lettera f), della citata legge n. 67 del
1988 che prevede la  emanazione  di  apposito  atto  di  indirizzo  e
coordinamento  dell'attivita'  amministrativa  delle  regioni e delle
province  autonome  sulle  dimensioni  e  relative  tipologie   delle
strutture  destinate  ad  accogliere  anziani  che non possono essere
assistiti a domicilio e che richiedono trattamenti continui;
  Sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale  nella  seduta  del 27
settembre 1989;
  Sentito  il  nucleo  di  valutazione  costituito  con  decreto  del
Ministro  della  sanita'  in  data  26  luglio  1988,  in  attuazione
dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  In  conformita'  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione  del  22  dicembre  1989,  con  la  quale  il
Presidente  del  Consiglio dei Ministri e' stato delegato ad emanare,
d'intesa con il Ministro  della  sanita',  un  atto  di  indirizzo  e
coordinamento    concernente   le   tipologie   costruttive   ed   il
dimensionamento  delle  strutture  residenziali  per  anziani  e  per
soggetti   non   autosufficienti,   da   realizzare  nell'ambito  del
finanziamento disposto con l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.
67;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le residenze sanitarie assistenziali per anziani non assistibili
a domicilio e che richiedono trattamenti  continui,  da  realizare  o
adeguare  nel piano pluriennale di investimenti previsto dall'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono corrispondere alle tipologie
e  ai  requisiti  dimensionali indicati nell'allegato A, che fa parte
integrante del presente decreto.
 
          Nota in lingua italiana:
             Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa
          la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pagina
          23  della  presente  Gazzetta  Ufficiale l'avviso in lingua
          tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  574,
          mediante il quale si da' notizia del  Bollettino  ufficiale
          della  regione  Trentino-Alto  Adige in cui e' riportata la
          pubblicazione  integrale  in   lingua   tedesca   dell'atto
          amministrativo in argomento.
          Nota in lingua tedesca:
             Fur   den  randvermerkten  Verwaltungsakt,  welcher  die
          Autonome Provinz Bozen betrifft,  wird  auf  Seite  23  des
          vorliegenden  Gesetzesanzeigers  der  vom Art. 5, 2. und 3.
          Absatz, des Dekretes des Prasidenten der Republik  vom  15.
          Juli 1988, Nr. 574 vorgesehene Hinweis in deutscher Sprache
          veroffentlicht.
             Daraus  kann  entnommen  werden,  in  welcher Nummer des
          Amtsblattes    der     Region     Trentino-Sudtirol     der
          gegenstandliche  Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher
          Sprache wiedergegeben wird.